Il 1° giugno 2022 è entrato in vigore (sino al 31 maggio 2034) il Regolamento n. 720 di esenzione per categoria per gli accordi verticali. Il nuovo Regolamento, che prende atto dell’importanza crescente nella distribuzione di beni e servizi tramite piattaforme online (c.d. e-commerce), è relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
L’articolo 101, come noto, vieta le pratiche commerciali che impediscano, restringano o falsino la concorrenza nel mercato. Tuttavia, il paragrafo 3 riconosce la possibilità di individuare delle esenzioni nel caso di accordi restrittivi che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.
In tale prospettiva, per rispondere alle nuove esigenze del mercato legate in particolare alla diffusione dell’e-commerce e delle piattaforme online, che non risultavano facilmente classificabili secondo i concetti tradizionali di relazioni verticali tra fornitori e distributori, il Reg. 2022/720 introduce alcune rilevanti novità:
– modifica dell’area del c.d. “safe harbour”, ossia il novero di alcune categorie di accordi esentati e quindi considerati compatibili con la concorrenza nel mercato interno;
– definizione in modo più specifico delle figure di distribuzione selettiva ed esclusiva;
– ammissibilità di alcune restrizioni all’uso di internet nelle vendite online (es: diversificazione dei prezzi all’ingrosso in caso di vendita online o offline).
Secondo le intenzioni espresse dalla Commissione europea, “Le norme rivedute offriranno alle imprese norme e indicazioni più semplici, chiare e aggiornate, aiutandole a valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell’UE in materia di concorrenza, in un contesto imprenditoriale rimodellato dalla crescita del commercio elettronico e delle vendite online”.