Il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante «Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico» (c.d. DL Energia o DL Bollette). Il provvedimento è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026 (Decreto-Legge n. 21) ed è entrato in vigore il 21 febbraio 2026. Tra le novità di maggior rilievo per il settore digitale, l’art. 8 introduce un procedimento unico nazionale per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’ampliamento dei data center e delle relative reti di connessione di utenza, di qualsiasi tensione, con l’obiettivo di ridurre la complessità amministrativa, accorpare i titoli abilitativi e accelerare l’iter decisionale, rafforzando al contempo l’infrastruttura digitale e la sicurezza energetica del Paese e rendendo l’Italia più attrattiva per investimenti hyperscale ed enterprise.

In particolare, l’autorizzazione unica è rilasciata dall’autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006: la competenza spetta alla Regione o Provincia autonoma per impianti di generatori con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, mentre è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per impianti con potenza termica pari o superiore a 300 MW. Il procedimento è avviato su iniziativa del proponente mediante presentazione di un’istanza di autorizzazione unica corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei permessi, autorizzazioni, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli relativi a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), AIA, autorizzazioni paesaggistiche e culturali, utilizzo delle acque ed emissioni in atmosfera. L’istruttoria si conclude, di regola, entro dieci mesi dalla verifica della completezza documentale, con possibile proroga eccezionale fino a un massimo di tre mesi nei casi di particolare complessità; nell’ambito del procedimento unico, inoltre, i termini della VIA sono dimezzati. L’autorizzazione è rilasciata all’esito della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-bis della l. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti. Qualora il progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA e tale verifica si concluda nel senso dell’assoggettamento, il proponente è tenuto a presentare l’istanza di VIA entro 90 giorni; decorso inutilmente tale termine, l’istanza di autorizzazione unica si intende rinunciata, ferma la facoltà di ripresentare una nuova domanda. Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del d.l. 104/2023 (convertito, con modificazioni, dalla l. 136/2023), l’autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario Straordinario secondo le procedure accelerate previste dai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Infine, in via transitoria, per i progetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già conseguito i titoli abilitativi necessari (inclusi i provvedimenti ambientali) e necessitino dell’autorizzazione per opere di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV, l’autorità competente al rilascio è la Regione territorialmente interessata dalle opere.

Per gli investitori il nuovo assetto può offrire un unico punto di interlocuzione e un percorso autorizzativo accorpato, idoneo a ridurre gli oneri amministrativi, unitamente a termini massimi vincolanti di dieci mesi (prorogabili fino a tredici) che aumentano la prevedibilità, a una valutazione ambientale sensibilmente più rapida grazie al dimezzamento delle tempistiche della valutazione di impatto ambientale, nonché a una più chiara ripartizione delle competenze tra autorità regionali e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con conseguente riduzione dell’incertezza giurisdizionale; tuttavia, il Decreto deve ancora essere convertito in legge entro il 21 aprile 2026, nel cui iter potrebbero essere introdotte modifiche.